Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati
possa cambiare il mondo...
...in verità è l'unica cosa che è sempre accaduta!
M. Mead
STATUTO
COMITATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Art. 1. Denominazione
E’ costituito il comitato, operante per l’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominato: DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Art. 2. Sede
Il comitato ha sede legale a Roma in via Cernaia n. 31. La variazione della sede legale non comporta modifica dello statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il comitato potrà costituire sezioni e sedi operative sul territorio italiano.
Art. 3. Scopo del comitato
Il Comitato “Di Sana e Robusta Costituzione” nasce dall’esigenza di aggregare attorno delle nuove “Idee Guida” curanti e i cittadini tutti, al fine di rivoluzionare la realtà in cui viviamo. Sono decenni ormai che vediamo i diritti presenti all’interno della nostra Costituzione calpestati da politiche globaliste e liberiste, i cui effetti dilanianti si moltiplicano in ogni aspetto delle nostre vita, e la gestione di questa pandemia, con infine imposizione di un trattamento farmacologico sperimentale (propagandato come “vaccino”), è stata solo l’ultimo atto di un attacco alle nostre libertà che parte da molto lontano. Stiamo assistendo ad un radicale mutamento del nostro stile di vita; stiamo andando incontro ad una società sempre più asettica e virtualizzata dove le persone da entità uniche, eccezionali ed irripetibili verranno invece trasformate in semplici pacchetti di dati utilizzati per gli interessi di grandi multinazionali. Noi ci opponiamo a tutto ciò e abbiamo deciso di partire dalla riscoperta di uno dei valori fondamentali su cui si dovrebbe reggere una società, la salute, per strutturare un nuovo modello di aggregazione sociale. La salute infatti, per come la intendiamo noi nel suo valore originale – stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico dell’organismo umano – è stata completamente distrutta da 200 anni di capitalismo liberista, che, appiattito su semplici logiche di profitto e controllo, ha portato gli uomini a porsi in perenne stato di competizione tra loro, provocando nei corpi scompensi fisici e psicologici e nelle strutture sanitarie, diventate aziende, personalismi e mancanze strutturali, che tanto male hanno portato ai lavoratori quanto ai pazienti. Attraverso la riscoperta del vero significato di Salute, noi del Comitato “Di Sana e Robusta Costituzione” ci proponiamo, insieme a tutti coloro che vorranno aiutarci in questa missione, di risvegliare le coscienze di chi ancora oggi non ha capito verso quale mondo disumanizzato stiamo andando, per creare un fronte di lotta sempre più grande e compatto che possa portare ad una nuova, sana e libera umanità. Curanti, lavoratori e cittadini coraggio, fatevi avanti e prendiamo posto nella storia!
Il comitato potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle proprie finalità.
Il comitato ha struttura e contenuti democratici.
Il comitato è un ente di diritto privato italiano, e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il comitato potrà partecipare ad altri comitati o associazioni con oggetto analogo al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Art 4. Attività del comitato
Il comitato potrà svolgere le seguenti attività, per l’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, comunque correlate e connesse ai suoi scopi:
promuovere e organizzare manifestazioni, comizi, pranzi, cene, convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, eventi multimediali, rassegne e altre iniziative utili al raggiungimento dei propri obiettivi;
organizzare attività di raccolta fondi ed iniziative di autofinanziamento;
promuovere e organizzare corsi, lezioni, relative alle finalità perseguite;
stabilire ed intrattenere rapporti di costante collaborazione con istituzioni pubbliche;
provvedere alla distribuzione di filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora, di libri e pubblicazioni, predisporre centri di documentazione, ecc.
pubblicare riviste, bollettini e newsletter;
aprire e gestire un proprio sito web/blog;
svolgere attività commerciali non prevalenti, connesse e strumentali alle finalità indicate dallo statuto;
sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, accordi, contratti;
svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
Art. 5. Durata
La durata del comitato è a tempo indeterminato.
Art. 6. Promotori
Chiunque condivide gli scopi e le finalità del comitato ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L’adesione al comitato è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I promotori sono le persone fisiche capaci di agire, le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati che, condividendo pienamente i fini e l’attività del comitato, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
– di voler partecipare alla vita del comitato;
– di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo del comitato.
Il Consiglio Direttivo ha un mese di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L’eventuale diniego deve essere motivato ed è inappellabile.
Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, i comitati e le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.
Fra gli aderenti al comitato esiste parità di diritti e di doveri. Ogni promotore è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi del comitato. Il nuovo promotore sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita del comitato. Ogni promotore ha un voto. Il numero degli iscritti al comitato è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
La qualifica di promotore si perde per:
1) dimissioni;
2) decesso;
3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il promotore che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi del comitato o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dello stesso. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
4) per il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
La radiazione viene deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile.
Le prestazioni dei promotori a favore del comitato e le cariche sono gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal comitato stesso.
Il comitato potrà comunque procedere all’assunzione di promotori o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l’attività svolta. E’ fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell’attività del comitato e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.
Art. 7. Diritti e doveri dei promotori
I soci promotori hanno diritto:
di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l’approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali del comitato, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
partecipare alla vita del comitato e alle attività sociali;
ricevere periodicamente informazioni circa la vita del comitato;
contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività del comitato, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.
I soci promotori hanno il dovere:
di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti del comitato;
di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
di versare eventuali contributi per i bisogni del comitato e deliberati dal Consiglio Direttivo;
di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
di mantenere un comportamento conforme alle finalità del comitato.
L’adesione al comitato non comporta obblighi di finanziamento.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del comitato, né in caso di esclusione o di morte del promotore si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato per il fondo di dotazione.
I promotori potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I promotori non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti
Art. 8. Organi sociali
Sono organi del comitato:
– l’Assemblea dei Promotori;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura del comitato, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.
Art. 9. L’Assemblea dei promotori
L’Assemblea dei promotori è l’organo sovrano del comitato. Essa è composta da tutti i promotori in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell’assemblea può essere comunque richiesta da almeno undecimo dei promotori.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso di almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
La convocazione si effettua anche con raccomandata, telefax o mail, confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. I promotori, ai fini dei loro rapporti con il comitato, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.
L’assemblea dei promotori può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L’assemblea ordinaria delibera:
– l’elezione del Consiglio Direttivo;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
– sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
Il promotore maggiore di età ha diritto di voto.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei promotori aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei promotori intervenuti. L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle richieste di modifica dello Statuto;
– sullo scioglimento del comitato;
– sulla nomina del liquidatore.
Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei promotori, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento del comitato e la nomina del liquidatore, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i trequarti dei promotori.
Le riunioni dell’assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’assemblea dei soci.
Art. 10. Consiglio Direttivo
Il comitato è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti i promotori aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi promotori e accogliere o respingere le domande di ammissione degli stessi;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
f) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna del comitato;
g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria del comitato; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del comitato.
i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
l) determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai promotori che svolgono attività a favore del comitato.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Presidente
Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale del comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal vicepresidente dell’associazione.
Art. 12.Durata delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali hanno una durata quadriennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo.
Art. 13. Risorse economiche
Il comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
contributi volontari dei promotori;
eventuali contributi volontari dei terzi;
contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al comitato a qualsiasi titolo;
donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali.
I mezzi finanziari che pervengono al comitato vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro del comitato da lui delegato con delega scritta.
Art. 14. Il Patrimonio
Il patrimonio del comitato è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo al comitato e dai beni mobili o strumentali che pervengano al comitato in virtù della sua attività.
Il patrimonio del comitato può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli promotori non possono chiedere la divisione del patrimonio.
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16Sostenitori
Possono aderire al Comitato in qualità di Sostenitori persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati che intendono sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative del Comitato.
I Sostenitori non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno annualmente una Convenzione destinata ai Sostenitori, a cui sono presentati il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro del Comitato.
Art. 17. Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, il comitato dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Art. 18. Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale del comitato si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività del comitato, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i promotori.
Art. 19. Intrasmissibilità della quota associativa
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 20. Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del comitato, l’assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altro comitato o associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di comitati ed enti senza fine di lucro.
Roma, lì 09/06/2021
I soci fondatori
ATTO COSTITUTIVO
COMITATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Art. 1. Costituzione e denominazione
I sottoscritti Signori:
VARVARA RAFFAELE;
BROGI JACOPO;
CARLOMAGNO GUIDO;
CASCONE MASSIMOANTONINO;
DI MAURO MARCO;
QUAGLIA ROCCO.
dichiarano di costituire, e come dal presente atto costituiscono, un comitato operante per l’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominato: DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
Art. 2. Sede
Il comitato ha sede legale a Roma in via Cernaia n. 31. La variazione delle sede legale non comporta modifica dello statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il comitato potrà costituire sezioni e sedi operative sul territorio italiano.
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
Il comitato ha struttura e contenuti democratici.
Il comitato è un ente di diritto privato italiano, apolitico e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
Il comitato ha lo scopo di aggregare attorno a nuove “Idee Guida” operatori sanitari ed i cittadini tutti, al fine di rivoluzionare la realtà in cui viviamo. Sono decenni ormai che vediamo i diritti presenti all’interno della nostra Costituzione calpestati da politiche globaliste e liberiste, i cui effetti dilanianti si moltiplicano in ogni aspetto delle nostre vita, e la gestione di questa pandemia, con infine imposizione di un vaccino sperimentale, è stata solo l’ultimo atto di un attacco alle nostre libertà che parte da molto lontano. Stiamo assistendo ad un radicale mutamento del nostro stile di vita; stiamo andando incontro ad una società sempre più asettica e “virtualizzata” dove le persone da entità uniche, eccezionali ed irripetibili verranno invece trasformate in semplici pacchetti di dati utilizzati per gli interessi di grandi multinazionali. Noi ci opponiamo a tutto ciò e abbiamo deciso di partire dalla riscoperta di uno dei valori fondamentali su cui si dovrebbe reggere una società, la salute, per strutturare un nuovo modello di aggregazione sociale. La salute infatti, per come la intendiamo noi nel suo valore originale – stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico dell’organismo umano – è stata completamente distrutta da 200 anni di capitalismo liberista, che, appiattito su semplici logiche di profitto e controllo, ha portato gli uomini a porsi in perenne stato di competizione tra loro, provocando nei corpi scompensi fisici e psicologici e nelle strutture sanitarie, diventate aziende, personalismi e mancanze strutturali, che tanto male hanno portato ai lavoratori quanto ai pazienti. Attraverso la riscoperta del vero significato di Salute, noi del Comitato “Di Sana e Robusta Costituzione” ci proponiamo, insieme a tutti coloro che vorranno aiutarci in questa missione, di risvegliare le coscienze di chi ancora oggi non ha capito verso quale mondo disumanizzato stiamo andando, per creare un fronte di lotta sempre più grande e compatto che possa portare ad una nuova, sana e libera umanità. Curanti, lavoratori e cittadini coraggio, fatevi avanti e prendiamo posto nella storia!
Il comitato potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle proprie finalità.
È fatto divieto agli organi amministrativi di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il comitato potrà partecipare ad altri comitati o associazioni con oggetto analogo al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Art. 4. Atti associativi
Il comitato è retta dallo Statuto che si allega al presente Atto, che esplica in maniera articolata i riferimenti ideali e l’attività del comitato, formandone parte integrante e sostanziale.
Art. 5. Consiglio Direttivo
In deroga alle norme statutarie, per il primo quadriennio il Consiglio Direttivo del comitato viene così costituito:
Presidente: VARVARA RAFFAELE;
Vicepresidente: DI MAURO MARCO;
Segretario: QUAGLIA ROCCO;
Tesoriere: CARLOMAGNO GUIDO;
Consigliere: BROGI JACOPO
Art. 6.Fondo comune
Per avviare l’attività i soci fondatori verseranno una quota di euro 100,00 ciascuno, che andrà a costituire il fondo comune dell’associazione.
Art. 7.Registrazione
Le spese del presente atto e della sua registrazione, oltre alle altre spese annesse e dipendenti, sono a carico del comitato.
Roma, lì 09/06/2021
I soci fondatori
I NOSTRI OBIETTIVI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
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